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Bozza di statuto dell'Associazione Nalug

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Associazione NaLug – Napoli GNU/Linux Users Group

DEFINIZIONI E FINALITA’

ART. 1

L' Associazione Culturale NaLug - Napoli GNU/Linux Users Group (d'ora in poi Associazione), costituita in data ... a ... con sede sociale ... è un’associazione autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, a carattere volontario, democratica e progressista. Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste.

ART. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere socialità e partecipazione, realizzando attività: culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Sono campi specifici di attività dell'Associazione: cultura, promozione delle tecnologie multimediali e informatiche, formazione professionale; comunque tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell'Associazione.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

  • favorire la diffusione della filosofia GNU (http://www.gnu.org) promuovendone concetti, progetti e contenuti. Con particolare riferimento, ma non limitatamente, al campo informatico e al software libero, l'attività ha come oggetto sistemi operativi aperti, come GNU-Linux, i software con sorgenti liberamente accessibili, studiabili, adattabili e modificabili da parte dall'utente. Particolare interesse è rivolto dall'Associazione al mondo della scuola, degli enti pubblici, dell'industria ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile;
  • favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;
  • promuovere lo studio ed il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sottendono al funzionamento dei sistemi informatici;
  • promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi informatici;
  • sviluppare studi e ricerche nel settore dell'informatica, conferendo anche borse di studio;
  • organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, a livello locale, nazionale e internazionale;
  • recuperare computer dismessi per scopi di prevalente utilità socio-culturale;
  • promuovere l'accesso alle tecnologie informatiche da parte di chi ne è escluso per motivi economici, sociali, culturali od anagrafici, sia esso cittadino italiano o straniero, residente in Italia od in altra nazione;
  • diffondere la conoscenza dei problemi ecologici, sociali, culturali ed economici derivanti da un utilizzo improprio o diseguale delle tecnologie informatiche e contribuire alla loro risoluzione.
  • promuovere l'utilizzo licenze libere (incluse, ma non limitatamente a: Creative Commons, BSD, GNU, FDL) per tutti i contenuti di carattere intellettuale, in opposizione all'utilizzo di licenze vincolanti e restrittive, ponendosi come fine ultimo la condivisione e la diffusione della conoscenza.

L' Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 3

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:

  • messa a disposizione presso la propria sede di pubblicazioni scientifiche e divulgative, materiale ed attrezzature informatiche di vario tipo, connessione ad internet;
  • organizzazione di convegni e dibattiti;
  • proposizione di corsi di formazione, sia per i soci, che aperti all'esterno dell'Associazione stessa;
  • ogni altra attività, svolta anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, che rientri negli scopi sociali e possa servire a perseguirli.

I SOCI

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio sostenitore solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si distinguono in: fondatori, onorari, ordinari, sostenitori.

Fondatori:
sono coloro i quali hanno costituito l’Associazione ed hanno diritto di voto.
Onorari:
possono essere coloro che per benemerenze particolari e prestigio personale o per contributi ovvero per operosità verso l’Associazione contribuiscono ad accrescere l’importanza della stessa e ad elevare il prestigio; non hanno diritto di voto.
Ordinari:
sono coloro i quali desiderano aderire alle attività dell’Associazione, partecipando personalmente alle stesse, anche finanziariamente pagando le relative quote associative, hanno diritto di voto.
Sostenitori:
sono coloro che intendono sostenere economicamente e moralmente l'associazione contribuendo con la quota associativa, ma per motivi anagrafici, legali o personali non vogliono o non possono partecipare alla vita politica dell'associazione. Non hanno diritto di voto.

ART. 5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell'Associazione “...”, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

La presentazione della domanda di adesione all'Associazione comporta l'accettazione in toto del presente statuto e la autocertificazione di conformità ai requisiti richiesti.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 7

I soci hanno diritto a:

  • frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni da essa promosse;
  • riunirsi in assemblea per discutere sulle questioni riguardanti l'Associazione;

I soci fondatori e ordinari hanno altresì diritto a:

  • discutere ed approvare i rendiconti;
  • eleggere ed essere eletti come membri degli organismi dirigenti;
  • votare sulle questioni discusse in assemblea.

I soci aventi diritto al voto devono aver provveduto al versamento della quota sociale.

ART. 8

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 9

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • mancato pagamento della quota sociale;
  • espulsione o radiazione;
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • decadimento dei requisiti per l'adesione all'associazione di cui all'art. 2.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; [1]
  • l’attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le attvità dell'Associazione;
  • appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
  • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART. 11

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • fondo di riserva.

ART. 13

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziara dell'Associazione.

ART. 14

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART. 15

Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16

Partecipano all’assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale; la partecipazione all'assemblea è libera ed aperta a tutti.

Le assemblee degli associati e del direttivo sono regolamentate dal Regolamento Interno dell'associazione, approvato durante l'assemblea dei soci.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca o sul sito ufficiale dell'Associazione (www.nalug.net) almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio mediante lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma.

ART. 17

L'assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 19 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART.18

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 19.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, non è ammessa la validità della maggioranza in seconda convocazione, perciò è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 32.

ART. 20

L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono comunicati a tutti gli associati durante i quindici giorni successivi alla loro formazione attraverso i canali ufficiali di comunicazione dell'Associazione, e restano agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART.21

L'assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 :

  • approva le linee generali del programma di attività;
  • approva il rendiconto annuale;
  • delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
  • elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo ed altri indicati all'interno del regolamento interno) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi; tale elezione avviene votando a scrutinio segreto la preferenza dei nominativi scelti tra i soci candidati. Il numero di preferenze deve essere al massimo uguale al numero di cariche da assegnare. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
  • nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;[5]
  • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

ART. 22

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica un anno. E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di soggetti non soci, in grado, per competenze, di contribuire alla realizzazione di specifici obiettivi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.
  • il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
  • il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il rendiconto annuale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
  • deliberare circa l’ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
  • decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  • presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

La parità di voti comporta la rielezione della proposta fino ad un massimo di tre turni; al quarto il voto del Presidente ha valenza doppia.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente, tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART. 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato.

L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea dei soci a norma del codice civile e delle vigenti leggi.

NOTE IN CORSO DI STESURA

Commenti riferiti a precisi punti nel testo:

[1] proposta aggiunta "al di fuori delle assemblee dell'Associazione"

[2] proposta aggiunta "o sul sito ufficiale dell'Associazione"; bisogna indicare da qualche parte che la ml ed il sito sono gli organi principali di informazione

[3] proposta aggiunta "con i canali ufficiali di comunicazione dell'Associazione

[4] proposta aggiunta "incluse, ma non limitatamente a...", o forma equivalente

[5] proposta separazione di quest'argomento dedicandogli un articolo separato, o almeno un altro paragrafo

[6] "cittadini"?! accettiamo soci da tutto il mondo, e poi limitiamo le consulenze ai cittadini?


comments:

articoli da rivedere --home, Sun, 11 Feb 2007 02:32:13 +0100 reply
gli articoli da 28 a 31 inclusi sono da rivedere, facendo riferimanto ad un "Collegio dei Garanti" che forse non è necessario, potendo essere i suoi compiti rimessi all'Assemblea dei soci; data la delicatezza di alcuni compiti del Collegio dei Garanti (decidere in materia di richiami, espulsioni, decadenza di cariche) magari si potrebbe richiedere particolare pubblicità o particolare preavviso (come maggiore tutela) rispetto all'Assemblea ordinaria.

28,39,30,31 --fide, Sun, 11 Feb 2007 14:47:54 +0100 reply
Apportato modifiche: Riguardo gli articoli 28, 29 e 30, mi sono informato un attimo, posso dirvi che altre associazioni non hanno nè il collegio dei sindaci revisori nè il collegio dei garanti. Penso si possa togliere, riassegnando le loro facoltà a qualche altro organo dell'associazione, o magari rimandandole ad un regolamento interno. Per l'articolo 31, penso sia una norma di buon senso, e sia bene lasciarla.

sulle note in corso di stesura --fide, Sun, 11 Feb 2007 14:55:59 +0100 reply
per la [5]: di solito, i regolamenti elettorali sono definiti da un regolamento interno, che potremmo cominciare ad approvare già nel corso della prima riunione, e modificarlo successivamente. Ricordiamoci che mentre il regolamento interno lo si cambia quanto si vuole, per cambiare lo statuto è un dramma; questi dettagli organizzativi è meglio lasciarli flessibili, in caso di mutate necessità.. per la [1],[2],[3],[4]: concordo per la [6]: cittadini mi sembra abbastanza generico, non c'è scritto cittadini italiani.. comunque si può sostituire con qualunque altro sinonimo, credo

28,39,30,31 --home, Mon, 12 Feb 2007 22:48:09 +0100 reply
Forse il collegio dei Sindaci Revisori è il caso di tenerlo esplicitamente separato, visto che -come notava acrux in riunione- può essere il caso di eleggervi persone non appartenenti all'associazione. Trattandosi di questioni di soldi forse è il caso meditarle prima e fissarle una volta per tutte, invece di rimandarne la definizione al regolamento interno (che invece va benissimo per le regole dell'assemblea).

sindaci revisori --fide, Tue, 13 Feb 2007 03:54:03 +0100 reply
Per me va bene , possiamo anche reincludere un articolo sui sindaci revisori, inserendo la possibilità che siano persone esterne all'associazione (direi di non vincolarci in maniera obbligatoria, se poi non si trovano persone esterne disposte a farlo che si fa?)

OBSOLETO --fide, Sun, 15 Apr 2007 11:54:30 +0200 reply
Questa bozza è resa obsoleta dal nuovo statuto accorciato, per necessità economiche. Il nuovo statuto è sul wiki.


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